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mercoledì 16 ottobre 2024

"Tempo tuta": nessuna retribuzione aggiuntiva in caso di estrema variabilità oraria

Corte d’appello di Bari, sez. lavoro, sent. n. 36 del 13 gennaio 2024


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<<L’estrema variabilità degli orari di ingresso e di uscita impedisce di ritenere che la dipendente fosse tenuta per disposizioni aziendali ad anticipare o posticipare l’inizio o la fine della prestazione lavorativa per poter indossare o dismettere la divisa. D’altro canto, la timbratura dell’orario di ingresso e di uscita, nelle giornate in cui è avvenuta in perfetta coincidenza con l’inizio e la fine del turno, attesta che la “vestizione” e “svestizione” era effettuata durante l’orario di servizio: in altri termini, ciò significa che la dipendente, dopo la timbratura del cartellino marcatempo, provvedeva ad indossare la divisa da lavoro, di fatto, iniziando solo successivamente l’attività di lavoro e così, analogamente, dismetteva la divisa in anticipo rispetto alla termine dell’orario lavorativo timbrando in perfetta coincidenza con l’orario di fine-turno l’uscita. È del tutto evidente, poi, che la rilevata variabilità degli orari depone in senso sfavorevole alla prospettazione della lavoratrice, e ciò non tanto con riferimento alla mancanza di prova della c.d. “eterodirezione implicita” dell’obbligo di vestizione o svestizione prima e dopo il turno di lavoro ma principalmente in relazione allo specifico presupposto di fatto su cui poggia la domanda, e cioè che tali attività sono sempre state effettuate prima e dopo la fine del turno e, quindi, per questo motivo rientrano nell’orario di lavoro e sono da retribuire autonomamente. In sostanza, le esposte considerazioni determinano il venir meno, di fatto, del presupposto sul quale si è basato l’accoglimento del ricorso in primo grado, e cioè che l’esame dei cartellini presenza avrebbe dimostrato che l’istante era tenuta a indossare sistematicamente gli indumenti di lavoro al di fuori del tempo di servizio retribuito. Risulta così smentito l’assunto del Tribunale, secondo cui dai prospetti di registrazione delle presenze si evince che sistematicamente il tempo di timbratura sarebbe stato più ampio delle ore di turno osservate>>.


La sentenza in commento si pone in continuità con l'indirizzo della Corte d'appello ormai consolidato:

(Sentenze della Corte di Appello del Lavoro di Bari IRCCS "S. DE BELLIS" contro dipendenti: n. 2154 del 27.11.2023; sentenza della Corte di Appello del Lavoro di Bari n. 2164 del 30.11.2023; sentenza della Corte di Appello del Lavoro di Bari n. 2216 del 30.11.2023; sentenza della Corte di Appello del Lavoro di Bari n. 2217 del 30.11.2023; sentenza della Corte di Appello del Lavoro di Bari n. 2166 del 4.12.2023; sentenza della Corte di Appello del Lavoro di Bari n. 2165 del 4.12.2023; sentenza della Corte di Appello del Lavoro di Bari n. 2155 del 12.12.2023; sentenza della Corte di Appello del Lavoro di Bari n. 36 del 13.1.2024; sentenza della Corte di Appello del Lavoro di Bari n. 1006 del 12.7.2024;sentenza della Corte di Appello del Lavoro di Bari n. 1180 del 16.09.2024).




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