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mercoledì 25 febbraio 2026

Proroga delle concessioni Balneari: il TAR Lecce ribadisce i limiti delle proroghe tecniche

TAR Puglia- LECCE, sez. I, sent. n. 1656 del 31 dicembre 2025


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Il TAR Puglia ha accolto il ricorso del titolare di un’area prospiciente il litorale del Comune di Ginosa avverso la determinazione comunale che aveva disposto, per la stagione balneare 2025, l’affidamento diretto della concessione demaniale marittima in favore di una società proprietria di un villaggio turistico.
Il Collegio ha chiarito che la proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative può ritenersi legittima solo se qualificabile come “proroga tecnica”, ossia limitata a garantire la continuità delle attività esistenti nelle more dello svolgimento di una procedura selettiva già indetta o di imminente indizione (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 4479 del 20 maggio 2024).

Nel caso di specie, alla luce dei principi sopra enucleati, ha ritenuto il Collegio fosse <<evidente l’impossibilità di ricondurre l’affidamento temporaneo disposto dal Comune in favore della - OMISSIS-  alla categoria della proroga tecnica, avendo l’amministrazione espressamente deciso di escludere il tratto di litorale in questione da quelli individuati come concedibili e da sottoporre alla procedura di gara, ragione per cui la scelta del Comune di includere anche tale concessione nell’ambito di quelle oggetto di affidamento temporaneo per la stagione 2025 risulta ingiustificata e non può che ritenersi illegittima [...] Al riguardo, infatti, è sufficiente evidenziare che tale evenienza non impediva al Comune di circoscrivere le determinazioni in punto di affidamento temporaneo alle sole concessioni localizzate nei tratti di litorale dove, ad esito della gara, si sarebbero dovute insediare le nuove attività, non potendosi sostenere che il sol fatto dell’indizione di una procedura competitiva giustifichi la proroga anche in favore delle concessioni che non sono interessate dalla gara. Infine, deve rilevarsi anche la fondatezza delle ulteriori contestazioni del ricorrente in punto di contraddittorietà e sviamento di potere, per aver il Comune disposto la proroga della concessione, pur avendo precedentemente concluso per la non concedibilità dell’area in questione per difetto del requisito dell’accesso pubblico al mare.  Invero, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla natura legittima o meno delle opere realizzate dalla OMISSIS ai fini dell’accesso del litorale, è evidente che, a fronte di un’espressa valutazione di non concedibilità del lotto (come dichiarata nella determina n. 2441/2024), la scelta del Comune di procedere con affidamento diretto in favore del concessionario uscente risulta in palese contraddizione con la precedente azione amministrativa e tale da aver determinato un indebito vantaggio per la controinteressata, la quale ha continuato a servirsi di un’area dichiarata non concedibile. L’affidamento diretto, infatti, si pone in chiaro contrasto con tale valutazione, ragione per cui, qualora il Comune avesse voluto disporne il superamento (e, quindi, ritenere l’area concedibile), avrebbe dovuto procedere anche per quest’ultima a mezzo di gara pubblica, considerato, peraltro, che nel caso di specie non emergono nemmeno specifiche ragioni per ritenere che l’affidamento avrebbe potuto essere disposto unicamente in favore della OMISSIS, avendo la ricorrente anche precisato che, in caso di aggiudicazione del lotto, avrebbe potuto garantire l’accesso pubblico al mare attraverso i terreni di sua proprietà. Non avendo così provveduto è, pertanto, evidente la contraddittorietà dell’azione amministrativa, avendo il Comune disposto l’affidamento diretto di un’area per la quale aveva scelto di non procedere al rilascio di alcuna concessione>>.


La pronuncia si pone nel solco del consolidato indirizzo a mente del quale“Si può ritenere compatibile con il diritto dell'Unione la sola proroga 'tecnica' - funzionale allo svolgimento della gara … Affinché possano legittimamente giovarsi di tale proroga tecnica senza violare o eludere il diritto dell'Unione e la stessa l. n. 118 del 2022, però, le autorità amministrative competenti - e, in particolare, quelle comunali - devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi … emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l'iter per la predisposizione dei bandi”.




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