valutato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che giunga sinanche per ipotesi ad attingere al “meno probabile che non” e che conseguentemente si tenga ben distinto – se non agli antipodi – dal radicalmente diverso livello di certezza modellato secondo il canone dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio”, tipico dell’accertamento in sede penale, ma che implichi essenzialmente una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere probabile il pericolo di infiltrazione mafiosa. Sebbene basato su elementi “indiziari”, tale pericolo non può ovviamente desumersi da elementi immaginari o aleatori. [...] Deve evitarsi, infatti, l’adozione di provvedimenti aprioristicamente diretti all’applicazione dell’interdittiva prefettizia in assenza di un forte quadro indiziario che denoti la realistica probabilità materiale del rischio infiltrativo e non la mera possibilità o semplice eventualità che esso si verifichi. Diversamente opinando, l’irrogazione di informazioni interdittive antimafia rappresenterebbe un ostacolo al ripristino di un regime di legalità in territori affranti dalla presenza di organizzazioni criminali e dove i rapporti della specie di quelli contestati possono essere ricorrenti, ma casuali, perché legati a dinamiche sociali che nulla necessariamente implicano sul piano delle scelte imprenditoriali ed economiche. Sicché, deve darsi continuità all’orientamento secondo cui il pericolo dell’infiltrazione mafiosa, quale emerge dalla legislazione antimafia, non può sostanziarsi in un sospetto della pubblica amministrazione o in una vaga intuizione del giudice, che consegnerebbero questo istituto, pietra angolare del sistema normativo di prevenzione antimafia, ad un “diritto della paura”. Nel complesso, alla luce delle considerazioni sopraesposte, il provvedimento adottato dalla Prefettura di Foggia risulta viziato per eccesso di potere nelle forme sintomatiche della violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza delle misure di prevenzione, tenuto conto, in particolar modo, delle recenti modifiche legislative – delle quali si è avuto modo di fare menzione – introdotte nella materia oggetto di causa>>
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