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venerdì 28 settembre 2018

Sfugge alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo la controversia in cui si fa questione di diritti soggettivi non collegati neanche mediatamente all’esercizio di un pubblico potere.


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TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI, SEZIONE II civile - sentenza n. 9848 del 21.09.2018 G.O.T. Cosmo Mezzina - I. A. H.R. srl (Avv. G. e L. Valla ) c. Consorzio ASI Bari (Avv. Binetti).

1. Giuisdizione esclusiva – Ripetizione di indebito – Diritto soggettivo non collegato all’esercizio del potere – G.O. – Sussiste.

2. Legittimazione attiva – Rappresentanza indiretta – Mandante – Art. 1705 c.c. – Sussiste.

1. Anche nell’ambito della giurisdizione esclusiva la giurisdizione spetta al G.O. quando il diritto soggettivo di cui si chiede la tutela ( in questo caso ripetizione di somme indebitamente versate) non è collegato, neanche mediatamente con l’esercizio di un potere pubblico.

2. Ai sensi dell’art. 1705 c.c. sussiste la legittimazione attiva del mandante per esercitare i diritti di credito derivanti dal mandato.




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