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venerdì 05 febbraio 2016

LA MOBILITA’ “PER INTERSCAMBIO” o “PER COMPENSAZIONE”


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TRIBUNALE DI BARI, SEZIONE LAVORO - sentenza n. 5546 del 3.11.2015 Giudice A. Napoliello, V. G. (Avv.Vetrugno) c. Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari (Avv. Trotta) e M. M.D. (Avv. G. e L. Valla) .

1. Mobilità per interscambio – Art. 7 DPCM 5.8.1988, n.325 – Assenso amministrazione di provenienza – Necessario.

1. La “mobilità per interscambio” o “mobilità per compensazione” ex art. 7 DPCM 5.8.1988, n. 325 individua una particolare ipotesi di cessione del contratto che per perfezionarsi presuppone l’assenso non solo dei lavoratori interessati dallo scambio e dell’amministrazione di destinazione ma anche dell’amministrazione di provenienza.




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