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lunedì 02 novembre 2015

DIA e incompletezza della documentazione


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CONS. STATO, SEZIONE IV - sentenza n. 9444  del 29.10.2015 Pres. Numerico, Est. Maggio, P. C. (Avv. Valla) c. C. G.; R.P. e P.T. n.c. – (riforma T.A.R. Puglia Lecce sezione I, n.721/2010 e 789/2010).

1. Giudizio amministrativo - Thema decidendum –  Motivi di ricorso – Corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

2. DIA – Incompletezza della documentazione – Art.6 legge 241/90 – Dovere di richiedere integrazione – Sussiste.

3. DIA – Immobile vincolato – Mancanza di parere amministrazione competente – Obbligo di indire conferenza di servizi – Sussiste.

 

1. Nel giudizio amministrativo, il thema decidendum sul quale il giudice adito deve pronunciarsi, è rigidamente definito dai motivi che l’amministrazione pone a fondamento del provvedimento impugnato nei limiti in cui gli stessi sono fatti oggetto di critica da parte del ricorrente.

2. In caso di incompletezza della documentazione allegata ad una DIA, l’Amministrazione, prima di procedere in autotutela, avrebbe dovuto, in linea con quanto stabilito dall’art.6 della legge 241/90, formulare all’interessato una richiesta istruttoria finalizzata ad acquisire gli atti mancanti ritenuti essenziali ai fini del completamento della pratica.

3. Ai fini del rilascio della DIA, ai sensi degli commi 3 e 4 dell’art.23 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, nel caso in cui l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a vincolo affidato alla tutela di amministrazione diversa dal Comune, questi, in assenza del parere richiesto, deve indire apposita conferenza di servizi.



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